Tribunale di Ragusa Sentenza n. 68 del 18 gennaio 2019

La questione esaminata dal Tribunale di Ragusa riguarda la legittimazione attiva della società cessionaria, nel caso in cui la notizia della cessione dei crediti in blocco sia stata data mediante pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 Tub.

In sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il debitore eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società opposta, poichè nei documenti depositati dalla stessa nel giudizio monitorio non erano indicati specificatamente i crediti ceduti.

La cessionaria depositava la Gazzetta Ufficiale, già agli atti della fase monitoria, sulla quale era stato pubblicato l’avviso di cessione in blocco dei crediti in proprio favore  in cui erano individuati  i crediti ceduti mediante l’elencazione di elementi comuni specifici tali da identificare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Il Tribunale, accogliendo la linea difensiva della parte opposta, la quale aveva richiamato la previsione dell’art. 58 Tub e il principio espresso nella sentenza n. 31188/2017 della Suprema Corte, ha ritenuto sussistente e provata la legittimazione attiva della società in questione, affermando nello specifico che “ va riconosciuta la legittimazione attiva (….) in tema di cessione in blocco di crediti ai sensi dell’art. 58, d.lgs 385/1993, infatti, ai fini della prova della titolarità del credito, in capo al cessionario deve ritenersi sufficiente, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica emunerazione di ciascun di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.”

Invero, l’art. 58 Tub, secondo cui “la banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, è stato introdotto dal legislatore proprio per semplificare la procedura di cessione massiva dei crediti; tale disciplina deroga a quella generale prevista dall’art. 1264 c.c. che prevede che la cessione, affinché sia opponibile al debitore, venga accettata da quest’ultimo o gli sia notificata personalmente.

In caso di cessione di crediti in blocco, dunque, l’accettazione o la notifica della cessione al debitore sono da ritenersi efficacemente sostituite dall’iscrizione nel registro delle imprese e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, il Tribunale, conformemente alla ratio della disposizione in esame e a quanto sostenuto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che, al fine di riconoscere la legittimazione attiva della società cessionaria, non sia necessaria la notifica personale al debitore, né l’individuazione del singolo rapporto; al contrario, sarà sufficiente che sulla Gazzetta Ufficiale siano riportati gli elementi comuni utilizzati per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti, consentendone in tal modo l’individuazione senza incertezze.

A cura di: Dott.ssa Ilenia Febbi